Per procedere con la sostituzione delle ringhiere dei terrazzi di un condominio bisogna seguire un iter normativo preciso. Vediamo in dettaglio.
Guida veloce alla sostituzione delle ringhiere nel condominio
Innanzitutto il primo punto è conoscere la legislazione che tutela questi interventi edilizi.
La normativa
La sentenza n. 14756 del 30 luglio 2014 della corte di cassazione ha stabilito che nel caso:Balconi aggettanti, ovvero la struttura dell’elemento sporge dalla facciataBalconi a loggia, ovvero la struttura dell’elemento è incassata nella facciata
entrambi sono da considerarsi un prolungamento delle singole unità immobiliari.
Di conseguenza la spesa della sostituzione degli elementi quali ringhiere parapetti sono a carico del proprietario della casa in cui è presente il balcone.
Il codice Civile stabilisce che, per quanto riguarda la manutenzione del balcone, la parte sottostante dell’elemento è a carico del condomino sottostante, invece la manutenzione del resto della struttura è sempre a carico del proprietario.
Eccezione
Se il balcone presenta un elemento decorativo che contribuisce all’estetica della facciata la manutenzione della decorazione andrà a carico dell’intero condominio e la spesa divisa tra tutti i condomini.
La spesa per la sostituzione delle ringhiere
Un altro punto su cui si accendono sempre le discussioni è la spesa, come scritto precedentemente, la ristrutturazione del balcone è a carico del singolo proprietario e la spesa deve essere pagata totalmente da tale soggetto.
Se il tuo balcone è a norma e non necessita di restauro o della sostituzione degli elementi come le ringhiere e i parapetti, tu non dovrai partecipare alla spesa che, verrà ripartita tra i restanti condomini.
Tra i condomini è necessario spartire gli oneri per la manutenzione in comune, per esempio:Noleggio del ponteggioAcquisto del materialeOneri per l’occupazione del suolo pubblico
Il tempo impiegato dalla ditta che esegue i lavori verrà ripartito al proprietario di ogni singolo balcone, compreso il materiale utilizzato per la ristrutturazione e l’acquisto delle ringhiere e i parapetti.
Che modello scegliere per le ringhiere?
Il balcone, come già specificato, è considerato un prolungamento dell’unità immobiliare ma la scelta degli elementi decorativi e funzionali come le tende, gli infissi, le ringhiere e parapetti sono di competenza dell’intera assemblea condominiale.
Questa particolarità è sancita dall’articolo 1138 del Codice Civile. Sempre nel Codice Civile l’articolo 1136 comma II stabilisce che l’assemblea condominiale sancisce la decisione presa tramite la maggioranza ovvero al raggiungimento dei 500 millesimi.
Partendo dal presupposto che ogni singolo proprietario è responsabile del proprio balcone, deve semplicemente sottostare alla decisione dell’assemblea.
La scelta più comune è quella di personalizzare i terrazzi o i balconi con ringhiere in acciaio inox o parapetti in acciaio e vetro, più eleganti rispetto alle tradizionali ringhiere in ferro e di durata nettamente superiore.
Per la tempistica dei lavori, per la sostituzione delle ringhiere o i parapetti, ogni proprietario è libero di decidere il periodo in cui eseguirli.
C’è un’unica eccezione: il comune di competenza dove è ubicato lo stabile può decidere che tutti i balconi, per rispettare l’estetica, debbano avere gli stessi elementi decorativi.
In questo caso ogni proprietario deve procedere, nello stesso periodo, insieme agli altri condomini alla sostituzione delle ringhiere e dei parapetti.